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Il Codice etico della FIP

Il Codice etico della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’immagine della propria immagine e dello sport della pallacanestro, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo. 

I principi e le disposizioni del Codice etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e sportive e il comportamento nell’ambiente di lavoro e nell’attività sportiva. Sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa e ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, nonché per tutti i tesserati.

 

Principi generali
L’articolo 2 del Codice etico elenca i principi olimpici, il principio di legalità, di lealtà sportiva, di non violenza, di non discriminazione, di tutela della persona, di responsabilità sociale, di imparzialità, il dovere di riservatezza, il conflitto di interessi e l’abuso d’ufficio.

 

Norme di comportamento 
L’articolo 3 sviluppa i rapporti con i mass media e la diffusione delle informazioni,  i rapporti con i fornitori, le risorse umane, la selezione del personale e la costituzione del rapporto di lavoro, le politiche di gestione delle risorse umane, la tutela della privacy, l’ambiente di lavoro, la cultura della sicurezza e la tutela della salute, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi, la salvaguardia dei beni federali e il sistema di controllo interno.

 

Attuazione del Codice 
L’articolo 4 specifica che ogni dipendente/collaboratore nonché chiunque svolga attività in favore della FIP è tenuto a conoscere le norme del Codice etico e accettare i propri impegni derivanti dal Codice. E ancora parla di vigilanza in materia di attuazione del Codice,  di violazioni e sanzioni. L’articolo 5 parla della norma di chiusura.

 

Allenatori
Le norme di comportamento degli allenatori sono previste dal Comitato Nazionale Allenatori (CNA). Prevedono che lo stesso deve trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, lealtà, correttezza, onestà e integrità morale che sono il fondamento stesso dello sport.

L’allenatore deve mantenere, durante l’attività, una condotta morale consona al ruolo rivestito, proiettando, anche all’esterno, una positiva immagine del proprio status di allenatore e dei valori etici dello sport da lui rappresentati.

Deve operare nel pieno rispetto dell’ordinamento sportivo e uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in ogni funzione, prestazione o rapporto in ogni modo riferibile alla propria attività e al proprio ruolo.

Si deve impegnare a garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione.

Deve astenersi da qualsiasi condotta che possa arrecare danno o pregiudicare l’integrità psico-fisica degli atleti; entro i limiti della propria area di competenza e responsabilità, ha il dovere di assicurare l’incolumità degli atleti. L’attività proposta agli atleti deve essere adeguata all’età, alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità degli esecutori.

Dopo una malattia o infortunio dell’atleta, non deve in alcun modo forzarne la partecipazione all’attività agonistica, prima del suo completo recupero psico-fisico.

L’allenatore fornisce le proprie prestazioni nell’ambito delle sue competenze e qualifiche, astenendosi da svolgere attività cui non è stato previamente formato.

Deve evitare, nel possibile, di utilizzare metodi di allenamento o tecniche che possano causare infortuni agli atleti, monitorando con la massima attenzione i processi e le metodologie innovative o sperimentali.

Deve evitare ogni comportamento equivoco o che possa ingenerare dubbi sulla propria correttezza e integrità morale. In particolare deve evitare qualsiasi atto o gesto che possa essere fatto rientrare nella categoria delle molestie sessuali, intendendo per questi, ai fini dell’applicazione delle presenti Norme di Comportamento, anche quegli atteggiamenti che possano in qualsiasi modo influenzare o condizionare la libera scelta sessuale degli atleti. Anche la creazione di un ambiente offensivo e intimidatorio per fini sessuali, includendo anche il tentativo, rientra tra i comportamenti proscritti.

L’allenatore non deve compiere alcun atto, diretto o indiretto, teso ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Deve conoscere, rispettare e garantire l’osservanza delle regole di gioco della competizione sportiva, non permettendo comportamenti sleali, né tantomeno premiandoli. Il rispetto delle norme sportive deve essere esteso, sia in allenamento sia nella competizione, anche allo “spirito” delle regole, per sensibilizzare gli atleti ad un comportamento leale e corretto.

Non deve rilasciare dichiarazioni, né tenere comportamenti atti a incitare alla violenza o a rappresentarne apologia.

Deve astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l´integrità fisica e morale degli avversari, dei loro staff tecnici e dirigenziali.

Costituisce grave mancanza dell’allenatore, ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, il non adoperarsi fattivamente per evitare la creazione di un ambiente offensivo, intimidatorio, vessatorio o violento in genere.

L’allenatore deve evitare qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell’immagine, della reputazione o della dignità personale di altri soggetti od organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, rientrano tra questa fattispecie anche il rilascio in pubblico di interviste, commenti, opinioni o discorsi, persino sotto forma umoristica, aventi lo stesso risultato lesivo.

All’allenatore è proibito qualsiasi comportamento discriminatorio nei confronti degli atleti in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti sessuali, all’età, alla condizione psico-fisica-sensoriale, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. Per discriminazione si intende anche il comportamento o l’atteggiamento dell’allenatore che faccia sentire un atleta più o meno meritevole di attenzione degli altri o privilegiato, in base al proprio status socio-economico o ad altre condizioni.

All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, condonare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti e di altri soggetti operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Il comportamento dell’allenatore deve essere improntato all’osservanza dei principi di civile convivenza, nel rispetto reciproco e garantendo la salvaguardia dei diritti civili e delle libertà delle persone.

Deve avere comportamenti, atteggiamenti e usare un linguaggio, sia scritto e sia verbale, consoni al proprio ruolo e improntati al dovuto riguardo nei confronti degli altri, evitando qualsiasi forma di comunicazione offensiva.

Deve garantire che la propria preparazione sia adatta ai bisogni degli atleti, anche in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo.

Deve mantenere un ragionevole livello delle proprie conoscenze dello sport, rendendosi disponibile alla formazione permanente e all’aggiornamento continuo, disposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro attraverso i propri Organi.

I dati che riguardano le persone devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. La riservatezza delle informazioni è un bene che l’allenatore tutela, sia direttamente, sia attraverso i propri diretti collaboratori.

 

Tutela della Salute
La tutela della salute dei tesserati della Federazione Italiana Pallacanestro è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell’ordinamento sportivo. Ai fini della tutela della salute i tesserati sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva della pallacanestro. A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica. Pertanto ciascun tesserato, ogni anno, prima del suo tesseramento, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell’attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento. E’ facoltà della F.I.P. richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla F.I.P. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la F.I.P. lo richieda.

 

Comportamento dei genitori
I genitori devono promuovere un’esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, evitando ogni forma di pressione anche psicologica; mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport senza esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del giovane di scegliere liberamente la sua partecipazione; evitare di assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti non coerenti con i principi del Codice Etico ponendosi quindi come modello positivo da seguire per i propri figli.

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